Statuto

 

      

      

ADEGUAMENTO STATUTARIO DELL’ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E SEGG. DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE):

 

STATUTO del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” ODV

 

ARTICOLO 1 – Principi fondanti

  1. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” è organizzazione di volontariato costituitasi con durata illimitata per concorrere senza scopo di lucro, neppure indiretto, e con spirito civico volto all’utilità sociale, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei siti e dei beni storici e archeologici locali, di Chiusi e del suo antico territorio, e più estesamente del patrimonio culturale e storico – archeologico nazionale. Si propone altresì come occasione d’incontro e di scambio di esperienze culturali diverse, con l’obbiettivo di ricreare, approfondire e rendere più vivi i legami culturali della comunità cittadina, anche attraverso la promozione di iniziative editoriali e l’organizzazione di seminari, conferenze, convegni, viaggi ed escursioni a sfondo culturale e artistico.
  2. Si qualifica pertanto Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per cui adotta e aggiunge alla propria denominazione l’acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e per questo scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
  3. I rapporti associativi e le attività sociali sono disciplinate dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività, sempre nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali.
  4. Più in generale lo spirito e le attività del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si ispirano al pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
  5. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV è apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro diretto o indiretto, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Soci, elettività e gratuità delle cariche sociali con l’eccezione di rimborsi spese per servizi preventivamente autorizzati.
  6. Per il perseguimento delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale il GRUPPO ARCHEOLOGICO “CITTÀ DI CHIUSI” – ODV svolge le attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni volontarie dei Soci in questi ambiti operativi:

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);

– Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

– Attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y).

  1. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali per il perseguimento delle finalità fondanti di cui al primo capoverso del presente articolo, negli ambiti operativi riconducibili alle tipologie di legge sopra indicate ex art. 5, c. 1, lett. f), i), k) e y) D.Lgs. n. 117/2017, e contestualmente manifesta la propria disponibilità a collaborare con l’opera volontaria ed i saperi dei propri associati all’attività delle competenti istituzioni pubbliche di controllo, tutela e promozione, nonché degli organismi di ricerca scientifica operanti nel settore; può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e previa individuazione delle stesse con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti e associazioni aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
  4. Per l’attuazione delle finalità di più ampio respiro culturale di cui al primo capoverso del presente articolo, il Gruppo Archeologico promuoverà la costituzione al suo interno di iniziative di ricerca dedicate, a mero titolo esemplificativo, alle tradizioni popolari, alla storia moderna, all’ambiente, all’architettura, alle arti figurative, al cinema, al teatro e alla musica, mettendo a loro disposizione spazi e attrezzature. I relativi rappresentanti partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni consultive, salvo che non ne facciano già parte, contribuiscono all’elaborazione dei programmi sociali e hanno in ogni caso diritto a un voto quando le decisioni adottate riguardano specificamente l’iniziativa del gruppo di lavoro a cui appartengono.

 

ARTICOLO 2 – Sede

  1. Attualmente il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” ODV ha sede in via S. Stefano n. 43 – 53043 Chiusi Siena.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo la Sede legale potrà essere individuata e trasferita, senza necessità di modifica statutaria.
  3. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo possono essere altresì istituite Sedi operative ulteriori anche al di fuori dell’ambito comunale.

 

ARTICOLO 3 – Soci

  1. Chiunque può aderire all’associazione, purché maggiorenne, salvo l’eccezione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
  2. L’ammissione sarà subordinata soltanto alla sottoscrizione di un impegno formale a rispettare le leggi, lo statuto e i deliberati legalmente adottati dagli Organi sociali, accompagnato dal versamento della quota associativa nella misura ordinaria vigente.
  3. Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, attualmente 7 persone fisiche o a 3 ODV; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  4. La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
  5. Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV si riserva la facoltà, su proposta del Consiglio Direttivo, di nominare “Soci Onorari” i soggetti che nei confronti dell’associazione e delle sue attività hanno acquisito particolari meriti.
  6. Con il consenso e sotto la responsabilità degli esercenti la patria potestà possono iscriversi e partecipare alle attività sociali anche i minori di anni diciotto. L’iscrizione darà loro diritto a tutte le agevolazioni riservate ai Soci, oltre a quelle speciali che potranno essere deliberate per promuovere la cultura e la pratica archeologica fra i giovani. Non avranno in ogni caso diritto al voto né potranno essere impegnati in attività che siano suscettibili di esporli a rischi particolari.

 

ARTICOLO 4 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. Tutti i Soci hanno uguali Diritti e Doveri nei confronti del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV.
  2. Il Socio partecipa all’attività del Gruppo esclusivamente per solidarietà e passione e senza fini di lucro, diretto o indiretto.
  3. In particolare i Soci:
  4. a) non possono associarsi per un periodo determinato, fatta salva la facoltà di ciascuno di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta;
  5. b) hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto sulle attività sociali;
  6. c) partecipano alle Assemblee, con diritto di voto se in regola con il versamento della quota sociale;
  7. d) possono presentare la propria candidatura nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
  8. e) hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi sociali;
  9. f) sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell’anno di riferimento nella misura vigente al momento;
  10. g) svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi sociali, come deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata;
  11. h) rinunciano quindi ad ogni e qualsiasi retribuzione e utilità venale al riguardo, anche se questa dovesse essergli corrisposta da chi nell’occasione riceve beneficio dall’attività prestata e non dall’associazione stessa;
  12. i) rinunciano inoltre in modo espresso al premio di rinvenimento di reperti archeologici derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  13. l) non possono stipulare con il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
  14. m) possono ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di materiali e attrezzature entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non hanno comunque diritto a rimborsi spese di tipo forfettario;
  15. n) devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie derivanti dallo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di Socio

  1. La qualità di Socio si perde nei casi seguenti:
  2. a) Recesso volontario – Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; restano fermi gli obblighi di pagamento integrale della quota sociale per l’anno in corso e/o relativi all’assolvimento delle obbligazioni da lui assunte in vigenza di rapporto associativo nei confronti del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV, quali restituzione di libri, documenti o attrezzature di cui è ancora consegnatario, pagamento di quote sociali arretrate e simili.
  3. b) Morosità del Socio – Nel caso di mancato versamento delle quote sociali per almeno due anni consecutivi dalla data di prima scadenza, interpretabile, su motivata relazione del Presidente, come intervenuto disinteresse verso le attività del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV comprese quelle accessibili e/o esercitabili a distanza, il Consiglio direttivo può disporre la cancellazione del moroso dal Libro dei Soci, fermo rimanendo l’esperimento delle stesse procedure a garanzia del contraddittorio con l’interessato di seguito previste per l’espulsione.
  4. c) Espulsione – Qualora l’Associato nel corso delle attività sociali compia atti di grave violazione delle norme statuarie e regolamentari e delle delibere approvate dagli organi Sociali oltre che delle leggi penali e civili, da cui derivi lesione dell’immagine del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV e/o di singoli Soci ovvero che influisca negativamente sul rapporto di serena e laboriosa armonia tra Soci, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di espulsione, sentito il parere dei Probi Viri e comunque previa contestazione degli addebiti per iscritto e sentito, a sua richiesta, il Socio interessato, da inoltrarsi con raccomandata A.R., P.E.C. o altro mezzo equivalente dovrà essere comunicato all’interessato, che, entro trenta giorni, potrà ricorrere all’Assemblea con istanza indirizzata al Presidente; in tal caso il Presidente del GRUPPO ARCHEOLOGICO “CITTÀ DI CHIUSI” – ODV dovrà convocare l’Assemblea che si terrà entro i trenta giorni successivi e deciderà in via definitiva.
  5. d) Mortis causa.
  6. Le quote associative annuali devono essere versate entro il mese di marzo di ciascun anno.
  7. Il loro mancato pagamento protratto per due anni consecutivi dà luogo a decadenza dalla qualità di socio, dichiarata dal Consiglio direttivo.
  8. Non possono costituire motivi di particolare gravità e quindi essere presupposto dell’espulsione eventuali esternazioni di idee del Socio difformi agli indirizzi, ai programmi ed alle attività del Gruppo, salvo che esse non si traducano in gravi violazioni di legge.
  9. Il Socio indagato o condannato per violazioni delle leggi penali passibili di espulsione ai sensi del primo comma del presente articolo ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la circostanza e la mancata comunicazione costituisce motivo di particolare gravità rilevante ai fini del presente articolo.
  10. Il Consiglio direttivo è obbligato a disporre la sospensione cautelare del Socio rinviato a giudizio per i reati di cui al primo capoverso del presente articolo, nonché la sua espulsione nel caso di condanna.
  11. Le decisioni di sospensione e di espulsione debbono essere comunicate tempestivamente al Socio interessato perché possa ricorrere contro di esse in Assemblea con la procedura di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

 

ARTICOLO 6 — Ricorso occasionale a prestazioni di lavoro autonomo

  1. L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per qualificare o specializzare singole proprie attività o iniziative.
  2. In ogni caso il Socio che presta attività di volontario al suo interno non può intrattenere con essa rapporti di lavoro subordinato o autonomo o più in generale aventi contenuto patrimoniale.

 

ARTICOLO 7 – Organi sociali

  1. Sono organi del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Segretario; f) il Contabile Economo; g) il Collegio dei Probiviri.
  2. Le cariche sociali sono onorarie ed agli eletti spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro mandato, nei limiti previsti per la generalità dei soci.

 

ARTICOLO 8 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è costituita dai Soci Ordinari che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
  2. I Soci onorari vi partecipano senza diritto di voto.
  3. L’ Assemblea dei Soci competono
  4. a) in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, salvo cause di forza maggiore:

– la nomina e il rinnovo, ogni tre anni, dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri nonché, ricorrendone le ipotesi di obbligatorietà, l’Organo di Revisione;

– l’approvazione degli indirizzi generali delle attività sociali e del relativo programma annuale, del rendiconto di esercizio e del bilancio di previsione;

  1. b) in seduta straordinaria:

– la decisione sui ricorsi dei Soci colpiti dalla dichiarazione di decadenza o dai provvedimenti di sospensione o di espulsione di cui al precedente articolo 5;

– la decisione su qualsiasi altro argomento che gli sarà sottoposto su iniziativa del Consiglio direttivo, dell’eventuale Organo di Revisione o di almeno dieci Soci.

  1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all‘anno entro il mese d’aprile, salvo cause di forza maggiore, per approvare il programma delle attività sociali, il bilancio e il conto consuntivo. Sarà altresì convocata per discutere e decidere sui ricorsi e sulle questioni di cui alle lettere c) ed d) del comma precedente entro trenta giorni dalla proposizione.

 

ARTICOLO 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

  1. La convocazione dell’Assemblea, riunita in sessione ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata mediante comunicazione per e-mail, messaggi ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto inoltro almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
  2. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti in agenda.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente di seduta, seduta stante.
  4. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario in carica o in caso di suo assenza da Socio nominato dall’Assemblea fra i presenti.
  5. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto del Socio a partecipare all’Assemblea
  6. L’Assemblea s’intende validamente costituita e può deliberare in prima convocazione soltanto se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata a distanza di almeno un’ora, tale quorum si riduce a 11 Soci ordinari, ovvero al 30 per cento degli aventi diritto qualora si debba decidere sullo scioglimento dell’associazione o su modifiche statutarie.
  7. L‘ Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non si proceda alla nomina delle cariche sociali, nel qual caso risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; analogamente delibera in seduta straordinaria, salvo che non sia chiamata a decidere su modifiche statutarie ovvero sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Organizzazione, essendo richiesta in queste ultime due ipotesi la maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti, nel primo caso, e quella di 3/4 dei Soci, nel secondo.
  8. Non sono ammesse deleghe di voto.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della seduta.
  10. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee su richiesta verbale, ovvero scritta nel caso che il comune di residenza del richiedente non coincida con quello in cui ha la sede l’associazione

 

ARTICOLO 10 — Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette consiglieri, che l’Assemblea sceglie fra i Soci ordinari.
  2. Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere Economo. Gli competono l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi, del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione, nonché tutte le attività di gestione e di spesa che nella sua autonomia non decida di delegare al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, al Cassiere Economo ai singoli altri consiglieri.
  3. Delibera l’ammissione dei nuovi Soci, verificando che possiedano i requisiti di cui al precedente articolo 9.
  4. Gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data di presentazione della relativa domanda ovvero ad essa successiva se corrispondente a quella del versamento della quota sociale di adesione.
  5. Il Consiglio Direttivo può predisporre, qualora lo ritenga opportuno, apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, sarà destinato a regolare gli aspetti specifici di organizzazione della vita associativa, previa approvazione dell’Assemblea a maggioranza semplice.
  6. Ha facoltà inoltre di proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a Soci e soggetti diversi che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito operativo proprio dell’Associazione.
  7. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti quello del Presidente vale doppio.
  8. Il Presidente lo convoca quando necessario, senza obbligo di particolari formalità. La convocazione può avvenire anche su iniziativa di almeno tre consiglieri, da comunicarsi per iscritto agli altri componenti.
  9. In prima seduta dopo la relativa elezione esso è convocato e, sino alla nomina del Presidente, presieduto dal più anziano di età dei consiglieri eletti.
  10. Dura in carica tre anni e fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea rimane in carica per l’ordinaria amministrazione.
  11. Il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato quando i consiglieri in carica si riducono a meno della metà dei componenti assegnati, essendo gli altri cessati dalla carica o dallo status di Socio non importa per quale motivo.
  12. Anche in questa ipotesi esso rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
  13. L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo in questo caso deve essere convocata entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 9 e dovrà tenersi non oltre i successivi 15 giorni.

 

ARTICOLO 11 — Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV di fronte ai terzi, anche in giudizio, ne sottoscrive gli atti, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, sovraintende all’esecuzione delle loro decisioni.
  2. In questo ambito egli è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa l’apertura di conti correnti bancari e postali, operando sugli stessi con l’ausilio del Contabile Economo e compiendo ordinarie operazioni finanziarie e bancarie quali incassi da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, con rilascio delle relative quietanze e disposizione di pagamenti a favore di terzi per prestazioni a loro richieste.
  3. Dopo un periodo di assenza prolungata per le operazioni bancarie può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro membro del Consiglio Direttivo.
  4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  5. Per motivate ragioni di indifferibilità e urgenza può inoltre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  6. In caso di suo impedimento o assenza le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da altro consigliere allo scopo delegato.
  7. Eletto all’interno del Consiglio Direttivo cessa dalla carica quando quest’ultimo viene rinnovato, salvo che nel frattempo egli non si dimetta dalla carica ricoperta o perda la qualità di Socio a seguito del verificarsi di una delle condizioni disciplinate dal precedente articolo 5.

 

ARTICOLO 12 – Il Segretario

  1. Il Segretario:
  2. a) dirama le convocazioni per le riunioni degli organi sociali e redige i verbali delle relative sedute, che poi opportunamente raccoglie, dopo averli sottoscritti assieme al presidente;
  3. b) cura l’Archivio di deposito del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV, curandone la conservazione;
  4. c) assieme al Contabile Economo tiene aggiornato il Libro dei Soci e a tal fine sottopone periodicamente al Consiglio direttivo l’elenco delle nuove domande di ammissione corredate della documentazione a supporto per l’adempimento formale di quanto disposto dal precedente articolo 10.

 

ARTlCOLO 13 – Il Contabile Economo

  1. Il Contabile Economo cura i movimenti della Cassa sociale e tiene le scritture contabili previste dalla legge.
  2. Nel rispetto delle norme fiscali vigenti provvede ai pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e ne custodisce i documenti giustificativi assieme a quelli delle entrate.
  3. I documenti relativi alle spese devono essere vistati dal presidente o da altro consigliere delegato a ordinarle.
  4. Ogni anno, prima della seduta dell’Assemblea convocata entro il mese di marzo per approvarlo, egli redige il Conto consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente e il Bilancio preventivo per l’esercizio in corso.

ARTICOLO 14 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato soltanto al ricorrere delle fattispecie previste dalla Legge, oggi art. 31 DLgs n. 117/2017, da cui discende l’obbligo di nominarlo qualora l’associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  2. a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  3. b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  4. c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
  5. L’obbligo di cui al primo capoverso cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
  6. Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, dello stesso Codice civile, vale a dire tra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, tra gli altri iscritti negli albi professionali previsti dall’apposito decreto del Ministro della giustizia nonché tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
  7. Il componente dell’Organo di controllo deve essere necessariamente scelto tra i revisori legali o le società di revisione legale iscritti nell’apposito registro qualora per almeno due anni di seguito si registri per due anni il superamento dei seguenti limiti:
  8. a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro;
  9. b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro. Riteniamo che anche questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura (beni o servizi ceduti gratuitamente all’ente);
  10. c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
  11. Anche in tale ipotesi normativa l’obbligo di nomina o di scelta di cui al precedente capoverso cessa se per due esercizi consecutivi detti limiti non vengono superati.
  12. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e la sua relazione accompagna obbligatoriamente il conto consuntivo.
  13. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  14. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
  15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
  16. La nomina dall’Organo di controllo non è revocabile.

 

ARTICOLO 15 – Libri sociali

 Il Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, e per esso dal Segretario, i seguenti libri, anche su supporto informatico:

  1. a) libro dei Soci;
  2. b) libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. c) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. d) libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associati

 

ARTICOLO 16 – Risorse economiche

 Le entrate del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  1. a) quote Sociali annuali;
  2. b) eventuali proventi derivanti da attività Sociali (manifestazioni e iniziative);
  3. c) erogazioni liberali di Soci e terzi;
  4. d) donazioni e contributi per pubblicazioni, visite culturali ed escursioni in località d’interesse storico archeologico, lasciti testamentari;
  5. e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
  9. i) trasferimenti statali frutto della destinazione del cinque x mille dei redditi dichiarati dai cittadini.
  10. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione tra dirigenti, Soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  11. Il patrimonio del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ARTICOLO 17 – Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto e il Preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, sin da cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.
  3. Dal Rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV.

 

ARTICOLO 18 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
  3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Gruppo Archeologico “Città di Chiusi” – ODV, tutte le risorse economiche che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, ed i beni che residueranno dalla liquidazione verranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato, ODV o comunque del Terzo Settore, che persegua finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto e preferibilmente abbia sede, o sua sezione operativa, in Chiusi, previo comunque parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

 

ARTICOLO 19 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, se compatibile, dalle norme del Codice Civile.